Maternità astensione obbligatoria

mamma lav 2.jpgLa legge vieta categoricamente di adibire la donna al lavoro per tutto il periodo che intercorre fra i 2 mesi precedenti la presunta data del parto e i 3 mesi ad esso successivi. La donna lavoratrice ha inoltre diritto a:

Prolungare oltre 2 mesi l’astensione  “pre-parto” quando questo si verifichi dopo la data presunta, cioè quella indicata dal medico sul certificato di gravidanza.

Anticipare a 3 mesi l’astensione “pre-parto” quando è adibita a un lavoro particolarmente gravoso o dannoso rispetto al suo stato di avanzata gravidanza. Naturalmetne questi tipi di lavoro sono determinati e elencati dal Minstero per il lavoro e per la Previdenza Sociale con appositi decreti, e decisi previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

E’ importante ricordare che la lavoratrice deve presentare il certificato medico, con l’indicazione  della data presunta del parto prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria, al datore di lavoro e all’istituto che eroga l’indennità di maternità. Il certificato medico (gratuito) è valido e comunque, la di la di ogni possibile errore di previsione di data può essere richiesto sia agli ufficiali sanitari, sia ai medici condotti o al medico di famiglia o al ginecologo della ASL o del consultorio pubblico o privato autorizzato.

Se il certificato medico è stato redatto da medici privati, tanto il datore di lavoro che l’ASL hanno facoltà di accettaro o di chiederne la “regolarizzazione”.

Tutti i periodo di astensione obbligatoria vengono considerati come”lavorati” ai fini della progressione della carriera, dall’anzianità di servizio, del calcolo della pensione, del diritto alle ferie e alla gratifica natalizia.

Maternità astensione obbligatoriaultima modifica: 2010-11-03T09:30:47+01:00da deborahdc
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