Astensione Facoltativa Maternità

mamma lav.jpgLa lavoratrice madre, scaduti i 3 mesi di astensione obbligatoria, ha diritto se vuole, ad un ulteriore periodo (non superiore a 180 giorni) di astensione, senza doverlo motivare o documentare in nessun modo.

Questa astensione facoltativa è prevista dalla legge per garantire soprattutto, la tutela del “benessere” del bambino e  ne possono usufruire:

– Le madri naturali (fino al compimento dell’anno di vita del bambino);

– Le madri adottive o affidatarie (fino ad un anno dopo l’ingresso in famiglia del bambino adottivo e che non abbia superato il 3° anno di età

– Il padre lavoratore sia naturale, che adottivo, che affidatario, in alternativa alla madre lavoratrice, o nel caso in cui il figlio sia affidato al solo padre e cioè non conviva con la madre.

Questo periodo dell’astensione facoltativa può essere goduto anche successivamente all’eventuale ripresa del lavoro dopo l’astensione obbligatoria (3 mesi dopo il parto)

Secondo il Regolamento esecutivo il periodo di astensione facoltativa di 6 mesi può anche essere frazioato cioè non goduto tutto di fila. Durante il periodo (o periodi) di astensione facoltativa, la lavoratrice (o il lavoratore) percepisce il 30% della retribuzione e, di questo periodo, si tiene conto ai fini dell’anzianità di servizio, ma non delle ferie o della tredicesima mensilità.

Astensione Facoltativa Maternitàultima modifica: 2010-11-03T09:17:15+01:00da deborahdc
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